Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 1

Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea 1

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14ª Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.
3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14ª Commissione permanente.

Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali 1

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente , nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 14ª Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
3. La 14ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1 , nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.
Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea

1. 1 Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6 , il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all' articolo 29, comma 2-bis , le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3ª e 14ª debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3. 2 Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. 3 È competenza della 14ª Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla 14ª Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5. 4 Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 , la 14ª Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4 , nonché alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 .
6. 5 A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i princìpi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell' articolo 50, comma 3 .

Art. 144-bis.
Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 1

1. il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
3. Decorso il termine indicato al comma 2 , la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2 . Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2 .
4. Fermo quanto disposto dall' articolo 97 , sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.
5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.
6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell' articolo 105 . La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5 .
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6 . A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter.
Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 1

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente.
3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell' articolo 50, comma 3 .
4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4 .

Art. 144-quater.
Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea 1

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


Al CAPO XVIII

1 Il testo: "DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI" è stato sostituito da "DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI". Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.


All' Art. 142.

1 Sostituzione dell' articolo 142. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003


All' Art. 143.

1 Sostituzione dell' articolo 143. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003


All' Art. 144.

1 Sostituzione del comma 1. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

2 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

3 Sostituzione del comma 4. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

4 Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

5 Sostituzione del comma 6. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003


All' Art. 144-bis.

1 Inserimento dell' articolo 144.bis. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.


All' Art. 144-ter.

1 Inserimento dell' articolo 144.ter. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.


All' Art. 144-quater.

1 Inserimento dell' articolo 144.quater. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.

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