SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 3 marzo 1993
DELIBERAZIONE 3 marzo 1993
Modificazione al Regolamento
Art. 1.
1.
All'art. 5:
a) dopo il
comma 2
sono inseriti i seguenti:
"
;2-bis. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'
art. 14, comma 4
, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del
comma 2
, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
2-ter. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al
comma 1
, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.
2-quater. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al
comma 2-ter
. Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del
comma 2-ter
, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.
"
b) i
commi 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
.
"
3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'
art. 14, comma 5
, se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.
"
.
"
.4. Sulle richieste formulate ai sensi del
comma 3
delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato
comma 3
, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al
comma 2-quater
.
"
Roma, 3 marzo 1993
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971