SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 3 marzo 1993

Modificazione al Regolamento


Art. 1.

1. All'art. 5:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"
2-bis. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell' art. 14, comma 4 , ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2 , il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
2-ter. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1 , ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.
2-quater. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-ter . Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 2-ter , ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.
"
;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"
3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell' art. 14, comma 5 , se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.
"

.
"
4. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 3 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato comma 3 , non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2-quater .
"
.
Roma, 3 marzo 1993



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