Deliberazione del Senato della Repubblica (G. U. n. 181 del 02/08/1985)

Modificazioni al Regolamento approvate nella seduta del 31 luglio 1985


L' articolo 125 è sostituito dal seguente:

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Art. 125.
Invio del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª commissione permanente

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.
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Dopo l' articolo 125 , è inserito il seguente:

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Art. 125-bis.
Attività conoscitiva preliminare della 5ª commissione permanente

Prima che abbia inizio l'iter parlamentare del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, la 5ª commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con l'omologa commissione permanente della Camera dei deputati, alla acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del bilancio a legislazione vigente. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
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L' articolo 126 è sostituito dal seguente:

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Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono deferiti alla 5ª commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono contestualmente deferiti alle altre commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
3. Ciascuna commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 6 , comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
4. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
5. La 5ª commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 6 , approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
6. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
7. Ciascuna commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
8. Dalla data del deferimento del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate.
9. I precedenti commi 7 e 8 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.
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La rubrica dell' articolo 127 è sostituita dalla seguente:

"Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione"
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L' articolo 128 è sostituito dal seguente:

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Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e ai disegni di legge inerenti alla loro formazione

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi ai disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati alla 5ª commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
4. E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
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L' articolo 129 è sostituito dal seguente:

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Art. 129.
Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi all'impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. L'esame degli articoli e la votazione finale dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato hanno la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi. Le variazioni conseguenti all'approvazione dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª commissione permanente, che provvede ad inserirle nel testo del disegno di legge di approvazione degli stessi bilanci di previsione da sottoporre all'Assemblea.
3. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
4. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .
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