DELIBERAZIONE 18 novembre 2009

Introduzione nel Regolamento del Senato di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura.

(GU n. 271 del 20-11-2009 )

(Documento II, n. 19):
Presentato dai senatori Belisario, Finocchiaro e D'Alia il 24 settembre 2009.
(Documento II, n. 20):
Presentata dai senatori Quagliariello, Gasparri e Divina il 2 ottobre 2009.
Documento II, n. 19, e documento II, n. 20, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute dell'8 e del 22 ottobre 2009. Coordinamento sul testo congiunto effettuato nella seduta del 5 novembre 2009.
Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento comunicato alla Presidenza il 6 novembre 2009 (documento II, n. 19 e 20-A - relatori Della Monica e Quagliariello).
Documento II, n. 19 e 20-A, esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 novembre 2009.

Il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2009, ha adottato, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria :

"

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

l. Limitatamente alla XVI legislatura, se un Gruppo parlamentare costituitosi all'inizio della medesima legislatura e non rappresentato nel Consiglio di Presidenza avanza richiesta di elezione di un Segretario ai sensi dell' articolo 5, comma 2-bis , sulla stessa il Consiglio di Presidenza delibera disponendo che l'elezione abbia luogo anche in deroga al terzo periodo del medesimo comma .
2. Tutte le volte che, per effetto dell'accoglimento della richiesta, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.
3. L'elezione avviene con un'unica votazione e ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti i Senatori che, essendo iscritti al Gruppo che ha avanzato la richiesta di elezione ai sensi dell' articolo 5, comma 2-bis , ovvero, nel caso previsto dal comma 2 , a tale Gruppo e a uno dei Gruppi di maggioranza, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Si applicano i commi 2-ter , primo periodo, 2-quater e 4 del richiamato articolo 5 .
4. La disposizione transitoria di cui al presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
"
.
Roma, 18 novembre 2009

p. Il Presidente: Nania



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