Deliberazione del Senato della Repubblica 30 luglio 1987 (G. U. n. 178 del 01/08/1987)
Modificazioni al Regolamento
Preambolo
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 30 luglio 1987, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio Regolamento:
Art. 1
1 .
L'
articolo 22
è sostituito dal seguente:
"
.
Art. 22.
Commissioni permanenti. Competenze
Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
"
1) Affari costituzionali; affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri, emigrazione;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità;
13) Territorio, ambiente, beni ambientali.
2.
Conseguentemente, nell'
articolo 21, il comma 1
è modificato come segue:
"
.
1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'
articolo 22
, in ragione di uno ogni tredici iscritti.
"
Art. 2
Nell'
articolo 21, il comma 2
è modificato come segue:
"
.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
"
Art. 3
Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971