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Deliberazione del Senato della Repubblica 30 luglio 1987 (G. U. n. 178 del 01/08/1987)

Modificazioni al Regolamento


Preambolo

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 30 luglio 1987, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio Regolamento:

Art. 1

1 . L' articolo 22 è sostituito dal seguente:

"

Art. 22.
Commissioni permanenti. Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari costituzionali; affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri, emigrazione;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità;
13) Territorio, ambiente, beni ambientali.
"
.
2. Conseguentemente, nell' articolo 21, il comma 1 è modificato come segue:

"
1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' articolo 22 , in ragione di uno ogni tredici iscritti.
"
.

Art. 2

Nell' articolo 21, il comma 2 è modificato come segue:
"
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
"
.

Art. 3

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.



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