SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001

Modificazioni al Regolamento


Art. 1.
Modificazioni al Regolamento

1. All' articolo 5 del Regolamento , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"
4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4 , nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
"
;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"
5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai commi 4 e 4-bis . Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis , ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.
"
;
c) i commi 6 e 7 sono abrogati;
d) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"
9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5 , entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.
"
.

Art. 2.
Modificazioni del Regolamento a decorrere dalla XV legislatura

1. A decorrere dalla XV legislatura, l' articolo 5 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"

Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per le votazioni di cui al comma 1 , ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
"
.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui all' articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 ottobre 2001
Il Presidente: Pera



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