DELIBERAZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

Modificazioni al regolamento


Il Senato della Repubblica, nelle sedute del 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:

I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Art. 1.

L' articolo 23 è sostituito dal seguente:
"

Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità europee

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.
4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 144 , formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonchè esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.
"
.

Art. 2.

All' articolo 34, dopo il comma 2 , è inserito il seguente:
"
2-bis. Il Presidente del Senato assegna alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23 , 125-bis , 142 , 143 e 144 .
"
.

Art. 3.

All' articolo 142 :
al comma 1 , sono soppresse le parole:
"o di un quinto dei Senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo"
; le parole :
"Consiglio dei ministri delle Comunità"
sono sostituite dalle seguenti:
"Consiglio delle Comunità europee"
; dopo le parole :
"accordi sulle Comunità"
sono inserite le seguenti:
"o alle attività di queste e dei loro organi"
;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 , la Giunta può invitare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire, anche mediante l'intervento personale alle sedute, notizie ed elementi atti ad integrare l'informazione sulle questioni in esame. In tal caso può partecipare alle sedute della Giunta non più di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito nel Parlamento europeo, scelto di comune accordo tra i membri italiani di ciascuno dei Gruppi stessi ed il Presidente della Giunta.
"
;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3. La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.
"
.

Art. 4.

All' articolo 143 :
al comma 1 , sono aggiunte, in fine, le parole:
"ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee."
;
al comma 2 , dopo le parole:
"comma precedente"
, sono inserite le seguenti:
"nonchè sugli affari relativi"
; sono soppresse le parole :
"se nel caso"
;
è aggiunto, in fine, il seguente comma :
"
3. La Giunta per gli affari delle Comunità europee, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1 , nonchè sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
"
.

Art. 5.

L' articolo 144 è sostituito dal seguente:
"

Art. 144.
Esame degli atti normativi delle Comunità europee nonchè di altri atti di interesse comunitario

1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di detti atti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonchè le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie. La 3ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3. Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni e integrazioni nonchè gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la Giunta per gli affari delle Comunità europee può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. È competenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 la Giunta per gli affari delle Comunità europee può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4 , nonchè alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 .
6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività, preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.
"
.

II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 6.

L' articolo 1 è sostituito dal seguente:
"

Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.
2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
"
.

Art. 7.

All' articolo 5, dopo il comma 2 , sono inseriti i seguenti:
"
2-bis. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza a norma del comma 5 dell'articolo 14 , nonchè il Gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.
2-ter. Sulle richieste formulate ai sensi del comma precedente delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può in ogni caso essere superiore a due. Il Presidente del Senato stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti.
"
.

Art. 8.

All' articolo 19, al comma 1 , la parola:
"ventuno"
è sostituita dalla seguente:
"ventitre"
.

Art. 9.

All' articolo 29 :
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.
"
;
il comma 6 è soppresso.

Art. 10.

All' articolo 33 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
"
.

Art. 11.

All' articolo 40 :
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"
3-bis. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.
"
;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"
4. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
"
;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"
6. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 9 , i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
"
;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi :
"
7. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4 , deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.
8. I disegni di legge, che contengano disposizioni nelle materie indicate dall' articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all' articolo 39 , esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
9. Ai fini della espressione del parere da parte della 5ª Commissione permanente, tutti i termini stabiliti nel precedente articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.
10. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.
11. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3 , ove richiesta.
"
.

Art. 12.

All' articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"
5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, nonchè quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 40 .
"
.

Art. 13.

All' articolo 43 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"
7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.
"
.

Art. 14.

All' articolo 46 :
al comma 2 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato."
.

Art. 15.

Dopo l' articolo 48 è inserito il seguente:
"

Art. 48-bis.
Richiesta di procedure informative

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46 , 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
"
.

III
DISPOSIZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 16.

L' articolo 53 è sostituito dal seguente:
"

Art. 53.
Programma dei lavori

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.
2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonchè all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.
3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonchè da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni semestre, nei programmi dei lavori dell'Assemblea, sono inseriti disegni di legge indicati dai Gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.
4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.
6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.
7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.
"
.

Art. 17.

L' articolo 54 è sostituito dal seguente:
"

Art. 54.
Schema dei lavori

Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.
"
.

Art. 18.

L' articolo 55 è sostituito dal seguente:
"

Art. 55.
Calendario dei lavori

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.
2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Il calendario, se adottato all'unanimità ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.
5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.
6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni soppravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.
"
.

IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.

All' articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"
1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
"
.

Art. 20.

Dopo l' articolo 73 è inserito il seguente:
"

Art. 73-bis.
Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.
"
.

Art. 21.

All' articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"
3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
"
.

Art. 22.

All' articolo 74 :
La rubrica è sostituita dalla seguente:
"Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali"
;
è aggiunto, in fine, il seguente comma :
"
4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione . È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.
"
.

Art. 23.

Dopo l' articolo 76 è inserito il seguente:
"

Art. 76-bis.
Relazione tecnica sui disegni di legge e sugli emendamenti

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1 .
3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5ª Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.
"
.

Art. 24.

L' articolo 78 è sostituito dal seguente:
"

Art. 78.
Disegni di legge di conversione di decreti-legge

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.
2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.
3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2 , alla 1ª Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1ª Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall' articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1ª Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.
4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall' articolo 77, comma 2, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.
6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.
"
.

Art. 25.

L' articolo 89 è sostituito dal seguente:
"

Art. 89.
Durata degli interventi

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine sino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.
3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.
"
.

Art. 26.

All' articolo 99, al comma 1 , le parole:
"al relatore"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai relatori"
; al comma 4 , le parole:
"del relatore"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei relatori"
.

Art. 27.

All' articolo 100, al comma 6 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati."
.

Art. 28.

Dopo l' articolo 102 è inserito il seguente:
"

Art. 102-bis.
Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente

Sugli emendamenti, articoli o disegni di legge che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione , la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.
"
.

Art 29.

All' articolo 103 :
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"
2-bis. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2 , quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.
"
;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.
"
;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"
4. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
"
;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"
5. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea.
"
.

Art. 30.

All' articolo 107, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
"
.

Art. 31.

All' articolo 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell' articolo 62 , nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.
"
;
al comma 4 , al secondo periodo le parole:
"qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta"
sono sostituite dalle seguenti:
"qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta"
.

Art. 32.

All' articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo, purchè il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.
"
.

Art. 33.

L' articolo 113 è sostituito dal seguente:
"

Art. 113.
Modi di votazione

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7 , venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all' articolo 6 della Costituzione ; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, comma 2, della Costituzione ; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4 , la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorchè il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonchè su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4 , esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.
7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4 , non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
"
.

Art. 34.

All' articolo 120 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"
3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione , sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonchè sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all' articolo 126-bis , è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all' articolo 115 , fermo restando quanto disposto dall' articolo 113 .
"
.

V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SESSIONE DI BILANCIO

Art. 35.

L' art. 125 è sostituito dal seguente:
"

Art. 125.
Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica

Alla 5ª Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.
"
.

Art. 36.

L' articolo 125- bis è sostituito dal seguente:
"

Art. 125-bis.
Esame del documento di programmazione economico-finanziaria

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 . Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.
"
.

Art. 37.

L' articolo 126 è sostituito dal seguente:
"

Art. 126.
Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono deferiti alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato è presentato dal Governo al Senato, le Commissioni permanenti, prima che abbia inizio l'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria per le parti di rispettiva competenza, possono procedere all'esame preliminare dei singoli stati di previsione, senza effettuare votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi con le modalità di cui agli articoli 46 , 47 e 48 . La 5ª Commissione permanente avvia a sua volta l'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, avvalendosi delle procedure di cui agli articoli 46 , 47 e 48 .
3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.
5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finananziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9 , comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto.
7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente.
8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9 , approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, nè disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.
12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
"
.

Art. 38.

Dopo l' articolo 126 è inserito il seguente:
"

Art. 126-bis.
Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .
2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126 escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.
"
.

Art. 39.

L' articolo 127 è sostituito dal seguente:
"

Art. 127.
Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purchè siano sottoscritti da otto Senatori.
"
.

Art. 40.

L' articolo 128 è sostituito dal seguente:
"

Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
"
.

Art. 41.

L' articolo 129 è sostituito dal seguente:
"

Art. 129.
Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così modificato.
3. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discute e delibera sugli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In questa fase sono ammissibili solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2 , le eventuali variazioni al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così eventualmente modificato.
4. Gli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.
5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
6. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .
"
.

VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 42.

All' articolo 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell' articolo 80 , la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
"
.

Art. 43.

Dopo l' articolo 151 , è inserito il seguente:
"

Art. 151-bis.
Interrogazioni a risposta immediata

1. In sede di formazione del calendario dei lavori, nell'ambito delle sedute che la sessione di cui all' articolo 53 dedica all'attività dell'Assemblea, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce le materie sulle quali potranno essere presentate interrogazioni a risposta immediata, secondo le modalità di cui ai successivi commi, riservando al riguardo l'inizio di almeno una delle predette sedute.
2. Almeno quarantotto ore prima della seduta indicata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tranne casi eccezionali di particolare urgenza, possono essere presentate alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.
3. Il Presidente sceglie, sentito il Governo, non più di cinque interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, siano diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori.
4. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore può replicare per non più di un minuto.
5. Sullo stesso argomento può chiedere precisazioni, per non più di un minuto ciascuno, un Senatore per ogni Gruppo parlamentare.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.
"
.

Art. 44.

Dopo l' articolo 156 è inserito il seguente:
"

Art. 156-bis.
Interpellanze con procedimento abbreviato

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.
2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo . Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.
3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.
4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2 , possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.
"
.

Art. 45.

All' articolo 157 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"
3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all' articolo 55, comma 6 , fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.
"
.

Art. 46.

L' articolo 161 è sostituito dal seguente:
"

Art. 161.
Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.
"
.

Art. 47.

All' articolo 162 , dopo il comma 1 , è inserito il seguente:
"
1-bis. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell' articolo 55, comma 5 .
"
.

VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48.
Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 Dicembre 1988 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
2. Le modificazioni di cui all' articolo 24 non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla predetta data.



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