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Deliberazione del Senato della Repubblica (G. U. n. 277 del 08/10/1983)

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 5 ottobre 1983


Il comma 5 dell'art. 14 del regolamento è sostituito dal seguente:

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5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci senatori, purché formati da almeno cinque senatori, quando rappresentano partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno tre regioni.
"
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