SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1989

Modificazione degli articoli 19 e 135 del regolamento; introduzione di un articolo 135-bis


Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

All' articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

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3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell' articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all' articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell' articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .
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Art. 2.

All' articolo 135 , la rubrica è sostituita dalla seguente:

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Art. 3.

Dopo l' articolo 135 è inserito il seguente:

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Art. 135-bis.
Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all' articolo 96 della Costituzione .
2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.
5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4 , la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3 , l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.
7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4 . Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , la Giunta riferisce oralmente al Senato che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.
11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135 .
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