SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2003

Istituzione della 14a Commissione permanente "Politiche dell'Unione europea" e modificazione degli articoli 21 , 22 , 23 , 29 , 34 , 40 , 41 , 43 , 125-bis e del capo XVIII del Regolamento del Senato


Art. 1.

1. All' articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"
1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' articolo 22 , in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis .
"
;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
"
;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"
4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.
"
;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente.

"
5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis , nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
"
.

Art. 2.

1. L' articolo 22 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"

Art. 22.
Commissioni permanenti - Competenze

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1°_ Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
2°_ Giustizia;
3°_ Affari esteri, emigrazione;
4°_ Difesa;
5°_ Programmazione economica, bilancio;
6°_ Finanze e tesoro;
7°_ Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8°_ Lavori pubblici, comunicazioni;
9°_ Agricoltura e produzione agroalimentare;
10°_ Industria, commercio, turismo;
11°_ Lavoro, previdenza sociale;
12°_ Igiene e sanità;
13°_ Territorio, ambiente, beni ambientali;
14°_ Politiche dell'Unione europea
"
.

Art. 3.

1. L' articolo 23 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"

Art. 23.
Commissione Politiche dell'Unione europea

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.
2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.
3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144 , formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all' articolo 117, comma 3, della Costituzione , alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all' articolo 117, comma 5, della Costituzione , alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese; con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 117, comma 9, della Costituzione , nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all' articolo 120, comma 2, della Costituzione . La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.
"
.

Art. 4.

1. All' articolo 29 del Regolamento , dopo il comma 2 , è inserito il seguente:

"
2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo.
"
.

Art. 5.

1. All' articolo 34 del Regolamento il comma 3 è sostituito dal seguente:

"
3. Il Presidente del Senato assegna alla 14ª Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23 , 125-bis , 142 , 143 e 144 .
"
.

Art. 6.

1. All' articolo 40 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"
1. Sono assegnati alla 14ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all' articolo 23, comma 3 , deferiti ad altre Commissioni, nonchè i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.
"
;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"
6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1 , qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
"
.
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"
7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10 , i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell' articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareti.
"
;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"
10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª, tutti i termini stabiliti nell' articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.
"
.

Art. 7

1. All' articolo 41 del Regolamento il comma 5 è sostituito dal seguente:

"
5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all' articolo 40, comma 1 , devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª, alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40 .
"
.

Art. 8.

1. All' articolo 43 del Regolamento dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"
3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all' articolo 40, comma 1 , dopo la conclusione del relativo esame presso la 14ª Commissione permanente.
"
.

Art. 9.

1. All' articolo 125-bis del Regolamento il comma 1 è sostituito dal seguente:

"
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
"
.

Art. 10.

1. La rubrica del Capo XVIII è sostituita dalla seguente:

"DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI"
2. L' articolo 142 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"

Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14ª Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.
3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14ª Commissione permanente.
"
.

Art. 11.

1. L' articolo 143 del Regolamento è sostituito dal seguente:

"

Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente , nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 14ª Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
3. La 14ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1 , nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
"
.

Art. 12.

1. All' articolo 144 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea"
;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"
1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6 , il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all' articolo 29, comma 2-bis , le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3ª e 14ª debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
"
;
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"
3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. È competenza della 14ª Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla 14ª Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 , la 14ª Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4 , nonché alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 .
6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i princìpi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell' articolo 50, comma 3 .
"
.

Art. 13.

1. Dopo l' articolo 144 del Regolamento è inserito il seguente:

"

Art. 144-bis.
Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

1. il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
3. Decorso il termine indicato al comma 2 , la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2 . Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2 .
4. Fermo quanto disposto dall' articolo 97 , sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.
5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.
6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell' articolo 105 . La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5 .
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6 . A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.
"
.

Art. 14.

1. Dopo l' articolo 144-bis del Regolamento è inserito il seguente:

"

Art. 144-ter.
Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente.
3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell' articolo 50, comma 3 .
4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4 .
"
.

Art. 15.

1. Dopo l' articolo 144-ter del Regolamento è inserito il seguente:

"

Art. 144-quater.
Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.
"
.

Art. 16.

1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli da 1 a 15 , entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Alla prima costituzione della 14ª Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell' articolo 21, comma 7, del Regolamento , per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14ª Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee previgenti alla data di cui al comma 1 .
Il Presidente: Pera



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