SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999
DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999
Modificazioni al regolamento
Capo I
Modificazioni al regolamento
Art. 1.
1.
All'
articolo 5
, è aggiunto, in fine, il
seguente comma
:
"
.
9-bis. I segretari che, eletti ai sensi dei
commi 4, 5, 6 e 7
, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.
"
Art. 2.
L'
articolo 30
è sostituito dal seguente:
"
.
Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione
1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonchè nei casi previsti dall'
articolo 27
, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.
2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.
3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al
comma 1
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.
5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.
"
Art. 3.
1.
All'
articolo 53, il comma 3
è sostituito dal seguente:
"
.
3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'
articolo 79, comma 1
. Si applicano le disposizioni dell'
articolo 55, comma 5
.
"
Art. 4.
1.
L'
articolo 102-bis
è sostituito dal seguente:
"
.
Art. 102-bis.
Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente
1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'
articolo 81, ultimo comma, della Costituzione
, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.
2. Sugli emendamenti di cui al
comma 1
, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5ª Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.
"
Art. 5.
1.
All'
articolo 108, il comma 4
è sostituito dal seguente:
"
.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
"
Art. 6.
1.
All'
articolo 135-bis, dopo il comma 8
è inserito il seguente:
"
.
8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.
"
Art. 7.
1.
L'
articolo 151-bis
è sostituito dal seguente:
"
.
Art. 151-bis.
Interrogazioni a risposta immediata
1.Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.
3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.
4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.
5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.
"
Capo II
Disposizioni finali
Art. 8.
1.
Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.
Le modificazioni di cui all'
articolo 1
non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla data di cui al
comma 1 del presente articolo
.
Approvato nella seduta pomeridiana del 24 febbraio 1999.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971