Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO XIII
DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107.
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, otto senatori presenti in aula lo richiedono, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 108.
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I senatori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Senato, non sono computati per fissare il numero legale. La disposizione non si applica per i congedi che superino il quinto del totale dei componenti l'assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma .
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo .

Art. 109.
Annunci e dichiarazioni di voto

1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.
2. Fatta eccezione per i casi in cui il regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un senatore per ciascun gruppo parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza, per non più di quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro gruppo.

Art. 110.
Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111.
Proclamazione del risultato delle votazioni

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «il Senato approva» o «il Senato non approva».

Art. 112.
Proteste sulle deliberazioni del Senato

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113.
Modi di votazione

1. I voti in assemblea sono espressi: per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. La votazione nominale può effettuarsi con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici senatori chiedano la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto.
3. Nel concorso di diverse domande prevale quella per lo scrutinio segreto.
4. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. I segretari tengono nota di coloro che hanno appoggiato la domanda verbale. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o a scrutinio segreto presenti nell'aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quello previsto dal comma 2 , la domanda si intende ritirata.
5. I senatori che hanno firmato la domanda per la votazione nominale o a scrutinio segreto o che risultano avere appoggiato la domanda verbale sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
6. Le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

Art. 114.
Votazioni per alzata di mano e controprova

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'aula.

Art. 115.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116.
Votazione nominale con appello

1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell' ultimo comma dell'articolo precedente .

Art. 117.
Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.
Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell' articolo 108 , il Presidente ordina la chiama.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 ; i segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.

Art. 119.
Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

Art. 120.
Votazione finale dei disegni di legge

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

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