Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 73.
Presentazione - Stampa e distribuzione dei disegni di legge

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nei più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

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