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Versione in vigore dal 30/04/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 73.
Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel pių breve1 tempo possibile; di essi č subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Il testo: "nei pių breve" č stato sostituito da "nel pių breve". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

Versioni disponibili