Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 152.
Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione

1 . Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.
2. Se l'interrogante non fa parte della commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.
6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

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