Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 128.
Emendamenti al bilancio

1. Gli emendamenti d'iniziativa parlamentare devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
3. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'assemblea.

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