Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e ai disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi ai disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati alla 5ª commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
4. E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 128. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina