Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
(consulta l'indice)

Art. 23.
Giunta per gli affari delle Comunità europee 1

1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.
4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 144 , formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonchè esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 23. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina