Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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Art. 23.
Commissione Politiche dell'Unione europea 1

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.
2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.
3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144 , formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all' articolo 142 . In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all' articolo 117, comma 3, della Costituzione , alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all' articolo 117, comma 5, della Costituzione , alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese; con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 117, comma 9, della Costituzione , nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all' articolo 120, comma 2, della Costituzione . La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 23. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

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