Versione in vigore dal 30/04/1971 al 23/07/2002
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CAPO III
DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 8.
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Senato.

Art. 9.
Attribuzioni dei vice Presidenti

1. I vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.
2. Il Presidente del Senato designa il vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10.
Attribuzioni dei questori

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11.
Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.
2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 12.
Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67 , nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i regolamenti interni dell'amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67 , partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

Art. 13.
Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza

I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza1 .


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 13.

1 Il testo: "dell'ufficio di Presidenza" è stato sostituito da "del Consiglio di Presidenza". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.

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