Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 89.
Lettura dei discorsi

1. I Senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.
2. Possono inoltre, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

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