Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 49.
Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44 .
2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.
3. Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all' articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.
4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e delle sue Commissioni.
5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del cnel medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.
6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

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