Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 27.
Elezione dell'ufficio di Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dello articolo 4 .
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

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