Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 157.
Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all' articolo 146 , ne dispone l'annuncio alla Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.
2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, udito il Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 .

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