Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 141.
Esame delle petizioni

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata una iniziativa legislativa ai sensi dello articolo 80 , la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

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