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Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 136.
Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell' articolo 74 della Costituzione , chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.
2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

Versioni disponibili