Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 132.
Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

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