Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 119.
Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

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