Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 1.
Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore

I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

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