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Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 74.
Disegni di legge d'iniziativa popolare

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare č presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolaritā della proposta.
2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non č necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilitā, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell' articolo 81 .

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