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Glossario

A

  • Immunità

    È un termine usato comunemente per indicare prerogative che la Costituzione pone a salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del Parlamento. L'immunità si riferisce sia alla sede parlamentare (nella quale la forza pubblica non può entrare senza l'autorizzazione del Presidente), sia ai suoi membri. Questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità). Inoltre, i parlamentari non possono essere arrestati (o mantenuti in detenzione o sottoposti ad altre forme di privazione della libertà) senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l'arresto; l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria anche per sottoporre i parlamentari ad altri atti limitativi della libertà, come perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un apposito organo (al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la decisone finale compete all'Assemblea. Tra le prerogative parlamentari, a seguito di una riforma costituzionale del 1993, non compare più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione di un parlamentare a un procedimento penale.

  • Indagine conoscitiva

    Le Commissioni permanenti possono disporre, nelle materie di propria competenza e previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive, finalizzate ad acquisire notizie, informazioni e documenti. A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di tenere apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti nelle materie oggetto dell'indagine (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra persona esperta) (vedi Commissioni (attività)). A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento, che viene pubblicato (vedi Atti parlamentari). Se anche la Camera dei Deputati dispone un'indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

  • Iniziativa legislativa

    Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per l'esame (vedi Procedimento legislativo). Spetta ad ogni parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori; (vedi anche Istituti di democrazia diretta), a ciascun Consiglio Regionale ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

  • Interpellanza

    È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più Senatori, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo (Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti. Un particolare procedimento abbreviato assicura l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta entro un breve termine delle interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei Senatori o da un Presidente di Gruppo.

  • Interrogazione

    È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time.

  • Istituti di democrazia diretta

    Sono le forme di esercizio della sovranità da parte del popolo in modo immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per il tramite dei rappresentanti eletti. Sono istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo, che consente l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge; il referendum costituzionale, che può inserirsi nel processo di approvazione di una legge costituzionale; l'iniziativa legislativa popolare e la petizione. L'esercizio del voto si contraddistingue per essere un istituto di democrazia diretta, che dà vita ad istituti di democrazia rappresentativa.

  • Iter

    Termine latino comunemente impiegato per indicare le fasi procedurali che un disegno di legge (vedi anche Procedimento legislativo) o qualsiasi altro testo sottoposto all'esame del Senato deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva.

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