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Glossario

A

  • Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

    È un organo collegiale composto di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Alla Giunta è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi Commissioni (struttura)).

  • Giunta per il Regolamento

    È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del Senato (vedi Commissioni (struttura)).

  • Giurì d'onore

    È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni, comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono costituire oggetto di dibattito.

  • Governo

    Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne. I membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato; possono votare in Assemblea solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di Gruppo nelle Commissioni permanenti. In Aula siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Durante l'esame dei disegni di legge, in Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni programmatiche, Fiducia).

  • Gruppi parlamentari

    I Gruppi parlamentari riuniscono i Senatori in base alla loro appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione parlamentare dei partiti politici. Tutti i Senatori devono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono invece non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare anche i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno sei Senatori (ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito da Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, per i quali la soglia minima per costituire un Gruppo scende a quattro Senatori iscritti) e deve rappresentare un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. I Senatori che guidano i Gruppi (c.d. Capigruppo) compongono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vedi Programmazione, Dichiarazione di voto).

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