Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 42 (1)

Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea.

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell’articolo 41.

2. [Abrogato]

3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 43.

4. Al termine della discussione, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l’approvazione finale. Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

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