Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 22 (1)

Commissioni permanenti - Competenze.

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

 1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;

 2ª - Giustizia;

 3ª - Affari esteri e difesa;

 4ª - Politiche dell’Unione europea;

 5ª - Programmazione economica, bilancio;

 6ª - Finanze e tesoro;

 7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

 8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;

 9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003 e il 20 dicembre 2017 e interamente sostituito il 27 luglio 2022.

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