Il Regolamento del Senato

Capo V

Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione

Articolo 17 (1)

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 luglio 2002.

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