Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 40 (1)

Pareri obbligatori.

1. Sono assegnati alla 4ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all’articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa dell’Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all’approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 4ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell’articolo 126-bis, il parere alla 5ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l’incarico di riferire all’Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all’articolo 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all’Assemblea.

6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all’Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all’Assemblea.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell’articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all’Assemblea. La relazione deve motivare l’eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall’articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l’attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest’ultima, nei termini di cui all’articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all’Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª, tutti i termini stabiliti nell’articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l’utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all’accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui all’articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

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