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Minerva Web
Rivista online della Biblioteca "Giovanni Spadolini"
A cura del Settore orientamento e informazioni bibliografiche
n. 10 (Nuova Serie), agosto 2012

A monte del digital lending: il prestito librario sotto la lente del diritto d'autore e nel contesto elettronico

prestito1. Introduzione: che cosa cambia con i documenti elettronici

2. Il prestito bibliotecario come eccezione al diritto d'autore

3. Il DRM e il prestito dei documenti elettronici

4. Dal DRM all'accesso aperto

5. Riferimenti e approfondimenti bibliografici

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1. Introduzione: che cosa cambia con i documenti elettronici

Il precedente articolo apparso nella rubrica Biblioteca 2.0, dedicato al digital lending, il prestito di documenti digitali, accennava in premessa ad un tema assai dibattuto negli ultimi anni, relativo all'opportunità e alle modalità con cui garantire il rispetto dei diritti d'autore quando si ha a che fare con documenti elettronici.

Questi ultimi infatti, per loro natura più agevolmente riproducibili, modificabili, trasmissibili rispetto ai testi a stampa (e, proprio per tali caratteristiche, sempre più di successo), dal punto di vista di autori ed editori rappresentano da un lato il volano per nuove e capillari reti di distribuzione e commercio, dall'altro una sfida e un rischio di più facile violazione, da parte dei fruitori dei documenti, delle tutele accordate dalle leggi vigenti a chi investe nell'impresa editoriale.

Tutto ciò porta in primo piano nuove questioni - o vecchie questioni con nuove implicazioni - riguardo al diritto d'autore, che in Italia è tuttora imperniato sulla legge n. 633 dell'ormai lontano 1941, pur continuamente novellata e aggiornata: questioni, è evidente, a cui nemmeno le biblioteche possono restare insensibili.

In questo numero di agosto si intende pertanto proporre una breve rassegna di alcuni dei temi più 'caldi' che, in ambiente digitale e non, ruotano attorno al prestito librario: un istituto tanto antico e quasi fondante del servizio bibliotecario moderno, quanto oggi contestato proprio in nome del diritto d'autore.

2. Il prestito bibliotecario come eccezione al diritto d'autore

Se non sorprende che il digital lending generi perplessità o problemi gestionali, può invece apparire singolare ai non addetti ai lavori che persino il prestito di libri su carta, per lunga tradizione effettuato dalle biblioteche in modo da consentire agli utenti la lettura anche fuori sede dei volumi in esse custoditi, susciti oggi apprensioni e polemiche.

Le apprensioni provengono per lo più dal mondo dell'editoria che, sollecitata negli ultimi anni dal nuovo mercato elettronico, ha riproposto anche per supporti diversi il problema del compenso da riservare ai titolari dei diritti d'autore e connessi per la fruizione dei prodotti del loro ingegno e della loro attività: libri, ma pure registrazioni audio e video.

Da questo punto di vista, come altre forme di "libere utilizzazioni" delle opere dell'ingegno tutelate dal diritto, il prestito in biblioteca si è sempre più configurato come un'eccezione al diritto d'autore, volta a tutelare la libertà di circolazione dell'informazione più ampia possibile per il tramite di istituzioni, per così dire, certificate quali strumenti di democratica diffusione della cultura. Sulla difesa di questa linea si collocano, tra le molte voci in campo, le posizioni dell'Associazione italiana biblioteche, che tra le varie iniziative ha supportato la campagna di sensibilizzazione "Non pago di leggere" (2004-2008).

D'altra parte, nel corso del Novecento, a fronte della diffusione delle biblioteche pubbliche e della sostanziale diminuzione di quelle private (che avevano avuto successo nei due secoli precedenti offrendo libri in lettura a pagamento), diversi Paesi hanno gradualmente ridotto tale eccezione con l'obiettivo di contrastare le ripercussioni economiche che poteva avere sul settore commerciale: si è inteso dunque affidare alla discrezione esclusiva degli autori - e analogamente degli interpreti, esecutori, produttori - la possibilità di autorizzare o viceversa di negare il prestito delle proprie opere, a titolo oneroso o meno. Nasceva così il "diritto di prestito pubblico" (d'ora in avanti: DPP), da intendersi appunto come diritto - non obbligo - esercitabile dall'autore nei confronti del pubblico, anziché come diritto dell'istituzione pubblica prestante.

Nel 1992, dopo un lungo cammino di armonizzazione europea, la Direttiva 92/100/CEE concernente il Diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale ha infine reso vincolante il DPP per gli Stati membri, consentendo loro di individuare deroghe ed eccezioni per il prestito da parte di istituzioni pubbliche "purché almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito" (art. 6, comma 1) e rinviando alle rispettive legislazioni il recepimento della direttiva in ciascun ordinamento.

Pur avendo l'Italia attuato tale direttiva col D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, tuttavia tale decreto ha tacitamente generalizzato a tutte le istituzioni bibliotecarie la facoltà d'eccezione, provocando così, nel 2003, una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per mancata applicazione del DPP e mancata remunerazione degli aventi diritto, seguita nel 2005 da un ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia europea e infine dalla sentenza di condanna dell'Italia, pronunciata dalla Corte il 26 ottobre 2006.

La vicenda, che qui di necessità riassumiamo per sommi capi, si è conclusa infine nello stesso 2006 con lo stanziamento (D.L. 206/2006, convertito in L. 286/2006) di un Fondo per il diritto di prestito pubblico presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che consente di remunerare gli aventi diritto gravando sulle entrate delle biblioteche (con le sole eccezioni di quelle accademiche e scolastiche, che restano esentate) anziché sui loro utenti, con l'intento di non generare disaffezione all'istituzione bibliotecaria.

3. Il DRM e il prestito dei documenti elettronici

Questi rapidissimi cenni ad una vicenda assai complessa valgono a sottolineare le discontinuità e talvolta le tensioni che sempre più spesso schierano su fronti contrapposti diversi attori della filiera del libro, e che vengono maggiormente alla ribalta nel mondo digitale.

Infatti, proprio la già ricordata facilità di manipolazione, potremmo dire anche versatilità della comunicazione elettronica, ha sollecitato l'attenzione di quanti temevano che potesse estendersi al nuovo ambiente editoriale digitale ciò che si era verificato soprattutto dagli anni Ottanta con la cosiddetta pirateria ai danni dell'industria del software, ma ancor più di quella cinematografica e discografica.

Allo scopo di evitare a monte quell'effetto indesiderato, o quantomeno di inibirlo il più possibile, sono stati studiati sistemi di protezione dei documenti elettronici, finalizzati a quella gestione dei diritti che va sotto il nome di digital rights management (d'ora in avanti, DRM): meccanismi, anche variamente combinati, che agiscono a livello hardware o - più spesso - software, comunque limitando a monte la fruibilità del documento in base a quanto stabilito da chi ne elabora la forma elettronica (non tanto dunque l'autore, quanto l'editore e/o il distributore), nei casi in cui si abbia a che fare con pubblicazioni che non sono né di pubblico dominio né oggetto di particolari licenze (attribuite dai titolari di diritto d'autore e connessi) volte a garantirne un accesso aperto.

Naturalmente, nelle ultime due circostanze citate, viene meno il concetto stesso di digital lending:risorse che mettono a disposizione liberamente testi elettronici in rete, consentendone vari utilizzi, sono ormai numerose, sia a livello internazionale (Google Books per la scansione delle pubblicazioni, Internet Archive per la loro presentazione in formato testuale, Project Gutenberg con scelta tra vari formati) che nazionale (Internet Culturale. Collezioni digitali, Liber Liber), sia sotto forma di biblioteca digitale (Biblioteca italiana dell'Università di Roma "La Sapienza", Gallica in Francia) o, ancora, di motore di ricerca specializzato per questo tipo di documenti (Trova eBook di EbookReaderItalia) e di directory di siti di ebook gratuiti o a pagamento (si fa qui riferimento al progetto Trova il tuo ebook del blog RefKit di Laura Testoni) o su licenza (come si dirà oltre).

La questione del DRM rientra invece all'orizzonte per il noleggio di e-book. (Si noti che a livello giuridico il noleggio si distingue dal prestito avendo, al contrario di quest'ultimo, finalità di lucro: una distinzione che non adottiamo in questa sede, considerando ai nostri fini per prestito digitale, come enunciato nel precedente articolo sul digital lending, il download gratuito a tempo di documenti elettronici). A questo riguardo, per restare solo in Italia, si segnalano alcuni progetti che grazie alle potenzialità del DRM consentono il digital lending senza il tramite di un'istituzione bibliotecaria: ad esempio Simplicissimus Book Farm dell'editore Antonio Tombolini, o Readmelibri biblioteche digitali, che offre oltre 1.200 titoli in "abbonamento digitale" o per il download su un personale dispositivo di lettura. In ambito europeo, poi, una variante della fornitura di e-book consiste nel produrre digitalizzazioni su richiesta (EOD Book On Demand).

Ma come funziona, in pratica, il DRM? I citati meccanismi limitativi della fruizione dei documenti elettronici possono configurarsi in molte forme e intervenire in vari momenti della vita del documento stesso, ad esempio subordinandone la consultazione all'autenticazione dell'utente, impedendone la trasferibilità su supporti diversi, consentendone solo un numero limitato di visualizzazioni, ponendo una scadenza temporale alla consultabilità del file che lo contiene, il quale diventa inaccessibile trascorso un certo periodo, o ancora inibendone la stampa e/o l'invio via email, monitorandone gli utilizzi successivi al primo per tracciare eventuali abusi, o anche tutte queste cose - ed altre - insieme.

Ora, se pure va detto che il DRM non è necessariamente centrale ai fini del digital lending, il meccanismo di limitazione tecnologica che lo supporta vale però a mostrare ancora una volta come il concetto di prestito si configuri in ambito elettronico in modo diverso dal prestito di un libro o di un qualunque oggetto materiale che possa essere nelle mani di una sola persona per volta: il prestito digitale, che come si è visto attiene più che altro alla concessione di una disponibilità circoscritta nel tempo, risponde a una logica di accesso che sempre più, nel mondo web come nel mondo bibliotecario, sostituisce il possesso delle risorse informative.

È da notare inoltre che le modalità di accesso sono indipendenti da tipologia e livello bibliografico del testo elettronico, che si tratti cioè di "libro" nel senso di pubblicazione in volume cartaceo a carattere monografico, oppure - in particolare nell'ambito dell'editoria scientifica e accademica - di un singolo contributo che abbia una propria individualità bibliografica (relazione ad un convegno, articolo in un periodico, letteratura grigia, ecc.).

4. Dal DRM all'accesso aperto

Le specificità dell'editoria digitale accademica e degli archivi istituzionali online, che stanno sorgendo soprattutto per ospitare i risultati dell'attività scientifica e di ricerca degli studiosi afferenti agli Atenei, sono strettamente legate alle tematiche dell'accesso aperto (Open Access; già trattate nella prima serie di MinervaWeb e di cui si proporrà un aggiornamento), nate in un orizzonte di idee contrapposto alla logica della protezione rappresentata dal DRM.

Per ora basti dire che, tra le opposte posizioni di chi considera i DRM iniqui ed arbitrari orpelli dannosi alla libertà e alla circolazione della conoscenza (oltre che aggirabili da chi sia esperto di nuove tecnologie) e di chi li difende come baluardo della protezione dei giusti diritti di autori ed editori, alcune vie di mezzo possono essere individuate.

Una di queste è il cosiddetto social DRM, una forma attenuata di DRM volta ad assicurare al libro elettronico lo stesso tipo di circolazione ristretta che potrebbe avere un libro cartaceo: il documento viene consegnato all'acquirente incorporando i dati personali di quest'ultimo (inclusi, in genere, i recapiti) nel documento stesso, scoraggiando così - se non il prestito ad una ristretta cerchia di conoscenze personali, come avveniva appunto per i libri - dal tentare una circolazione a scopo di lucro o comunque su larga scala, che facilmente condurrebbe all'identificazione di chi ha dato il via all'illecito. Una sorta di ex libris digitale insomma, che aggiunge all'annotazione di possesso finalità di rispetto del diritto d'autore.

Che si tratti di uno dei tanti adattamenti temporanei di vecchie esperienze a nuove idee, e in quanto tale destinato ad esaurirsi, o viceversa che questa versione "social" del DRM - che mette l'accento sulle reti di contatti riportate in auge dal Web 2.0 - sia la strada del futuro per il diritto d'autore, è ancora presto per dirlo. Si può però sottolineare qualche affinità tra questa tecnica e un'altra riproposizione tecnologica di metodi antichi, che è diffusa da più tempo e che gode di un certo successo: il digital watermarking (letteralmente, filigrana digitale), che incorpora alle scansioni di documenti una scritta o logo dell'ente titolare dei diritti di riproduzione, rendendo visibili testi e immagini ma svelandone, a chi li consulta, la natura facsimilare. Questo meccanismo è utilizzato anche da molte biblioteche per rendere disponibili via internet scansioni in alta definizione dei documenti in esse custoditi.

Ancora diverso è il discorso sulla licenza, attraverso cui il titolare dei diritti predetermina i possibili utilizzi dell'opera - o comunque della creazione del suo ingegno - che si accinge a pubblicare. Rinviando al prossimo futuro un approfondimento su tali meccanismi, si esprime però sin da ora l'auspicio che, magari proprio grazie a forme di licenza che stabiliscano dall'origine un giusto equilibrio tra le contrapposte istanze dei vari attori nel mondo della produzione, del commercio e della circolazione libraria, si riesca ad individuare e ad avviare un circuito virtuoso tale da favorire, nel rispetto di tutti e della legalità, la lettura e la conoscenza.

5. Riferimenti e approfondimenti bibliografici

Per chiarimenti o brevi approfondimenti su alcuni termini che ricorrono nel presente articolo si rinvia al Glossario in questo stesso numero di MinervaWeb.

A monte del digital lending. Percorso bibliografico nelle collezioni della Biblioteca.

In aggiunta ai percorsi bibliografici sul libro elettronico e sul digital lending, presentati nei precedenti numeri, segnaliamo qui il breve repertorio online curato da Laura Testoni, Trova il tuo Ebook. Bibliografia.

Per altre pubblicazioni specifiche su DPP e DRM, reperibili presso la Biblioteca del Senato e/o online (in Internet o in full-text attraverso la Biblioteca digitale del Polo bibliotecario parlamentare), rinviamo ad una sintetica bibliografia.

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