L'attività della 4a Commissione permanente
La 4a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha competenza in materia di Politiche dell'Unione europea. Con l'avvio della XIX Legislatura e la conseguente entrata in vigore della riforma del Regolamento del Senato del 2022, si è sostituita alla 14a Commissione permanente, la quale a sua volta era succeduta, nel 2003, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, istituita sin dal 1968. Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento del Senato, la 4a Commissione:
1) ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei;
2) ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
3) ha competenza ulteriore sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
4) cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione (COSAC).
Alla Commissione spetta inoltre esprimere il parere - o formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea, relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea e in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.
In relazione a specifici provvedimenti, i membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute e possono anche formulare proposte sui lavori della Commissione.
La fase ascendente
L'attività della 4a Commissione nella cosiddetta "fase ascendente" (la fase di formazione della legislazione europea) consiste nell'esame delle proposte di direttiva, di regolamento o di decisione, prima della loro definitiva adozione da parte delle Istituzioni europee.
A seguito della riforma del Regolamento del Senato approvata nel dicembre 2017, la 4a Commissione ha competenza esclusiva per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 144, comma 1-bis, secondo periodo), anche su impulso delle Commissioni competenti per materia (comma 5-bis). Alle altre Commissioni permanenti, ciascuna nella materia di propria competenza, spetta pronunciarsi sul merito dell'atto, su cui comunque è richiesto anche il parere consultivo alla Commissione Politiche dell'Unione europea (articolo 144, comma 1).
L'esito degli esami degli atti europei è costituito, ai sensi dell'articolo 144, comma 6, del Regolamento, da risoluzioni che, essendo approvate in presenza del quorum della maggioranza dei componenti, esprimono la volontà del Senato e impegnano il Governo nelle fasi di negoziazione presso il Consiglio dell'UE e presso le altre sedi istituzionali europee. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 144, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha la facoltà di esercitare un potere sostituivo in caso di inerzia della Commissione competente, per esprimere la posizione del Senato.
Le predette risoluzioni sono trasmesse anche alle Istituzioni europee (Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione europea), sia ai fini della procedura di verifica sul rispetto del principio di sussidiarietà , sia ai fini del più ampio "dialogo politico" tra parlamenti nazionali e Istituzioni europee, avviato sin dal 2006 con la cosiddetta "procedura Barroso" e ora codificato nell'ordinamento nazionale con l'articolo 9 della legge n. 234 del 2012.
Tra gli atti non sottoposti a scrutinio di sussidiarietà , particolare menzione meritano il programma annuale di lavoro della Commissione europea e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE, assegnati in via principale alla 4a Commissione permanente, la quale può adottare risoluzioni con cui indicare al Governo i principi e le linee che dovranno caratterizzare il suo operato nell'ambito delle attività dell'Unione europea, e al contempo indirizzare alle Istituzioni europee eventuali osservazioni di merito.
In questo contesto, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento, la 4a Commissione ha la facoltà di effettuare un dibattito con l'intervento del Ministro competente, nonché di acquisire elementi informativi, sia dai membri del Parlamento europeo, sia dai componenti della Commissione europea. Specifiche procedure sono previste, inoltre, per l'esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle sentenze della Corte di giustizia (rispettivamente articoli 143 e 144-ter del Regolamento).
La 4a Commissione è inoltre competente per l'apposizione di una riserva di esame parlamentare (articolo 144, comma 1-ter), in virtù della quale l'attività del Governo in seno al Consiglio dell'Unione europea relativa a un atto o a un progetto di atto dell'Unione viene sospesa per 30 giorni nelle more dell'esame parlamentare (articolo 10, legge n. 234 del 24 dicembre 2012).
La 4a Commissione permanente, infine, partecipa ai lavori della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC)
La fase discendente
L'attività della 4a Commissione nella cosiddetta "fase discendente" (la fase di attuazione della legislazione europea) consiste nell'esame delle proposte legislative nazionali - disegni di legge o schemi di decreto legislativo - volte a dare attuazione agli atti legislativi europei nell'ordinamento nazionale, nonché, più in generale, nella verifica della compatibilità con la normativa europea dei provvedimenti legislativi interni. In tale contesto, alla 4a Commissione sono attribuite competenze referenti e consultive.
La 4a Commissione ha anzitutto competenza referente sull'esame degli annuali disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (articolo 23, comma 2, del Regolamento).
Ha inoltre ampie competenze consultive su tutti i disegni di legge per quanto concerne i profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, e formula il proprio parere alle Commissioni competenti per materia. In tale contesto, qualora la Commissione di merito non si uniformi al parere della 4a Commissione sui disegni di legge per i quali sia prevista la procedura in sede deliberante (con l'esame e definitiva approvazione in Commissione) o in sede redigente (in cui è riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale), il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. Si tratta di un potere analogo a quelli attribuiti alla 1a Commissione, per quanto riguarda la compatibilità dei disegni di legge con la Costituzione, e alla 5a Commissione, per quanto riguarda la rispondenza dei disegni di legge alle regole di copertura finanziaria fissate dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Sempre in sede consultiva, la 4a Commissione rende le proprie osservazioni alle Commissioni di merito sugli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni di recepimento della normativa europea, che il Governo è tenuto a sottoporre al vaglio parlamentare in attuazione di una delega legislativa normalmente conferita mediante la legge di delegazione europea.