SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2001
Modificazioni al Regolamento
Art. 1.
Modificazioni al Regolamento
1.
All'
articolo 5 del Regolamento
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
comma 4
è inserito il seguente:
"
;
4-bis. Qualora, per effetto delle elezioni di cui al
comma 4
, nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
"
b) il
comma 5
è sostituito dal seguente:
"
;
5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai
commi 4 e 4-bis
. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei
commi 4 e 4-bis
, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.
"
d) il
comma 9-bis
è sostituito dal seguente:
"
.
9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei
commi 4, 4-bis e 5
, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.
"
Art. 2.
Modificazioni del Regolamento a decorrere dalla XV legislatura
1.
A decorrere dalla XV legislatura, l'
articolo 5 del Regolamento
è sostituito dal seguente:
"
.
Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza
1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per le votazioni di cui al
comma 1
, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
"
Art. 3.
Entrata in vigore
1.
Le modificazioni al Regolamento di cui all'
articolo 1
entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 ottobre 2001
Il Presidente: Pera
Il Presidente: Pera
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971