Deliberazione del Senato della Repubblica 26 gennaio 1977 (g. U. N. 028 del 31/01/1977)

Modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica.


Al Regolamento del Senato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 dell'1 marzo 1971, sono apportate le seguenti modificazioni (approvate dal Senato il 26 gennaio 1977):

L' art. 14 è sostituito dal seguente:
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Art. 14.
Composizione dei Gruppi parlamentari

1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci Senatori, purchè questi rappresentino partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici Regioni e siano stati eletti in almeno cinque Regioni.
6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente .
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L' art. 21 è sostituito dal seguente:
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Art. 21.
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni della propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' art. 22 , in ragione di uno ogni dodici iscritti.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 , nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.
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L' art. 54 è sostituito dal seguente:
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Art. 54.
Programma e schema dei lavori

1. Il progetto di programma, predisposto ai sensi del comma 2 dell'art. 53 , è sottoposto dal Presidente del Senato alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice Presidenti del Senato. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Il programma adottato all'unanimità dalla Conferenza diviene definitivo con la comunicazione alla Assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della Conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un Senatore chiede di discuterne, l'Assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
3. Entro la terza settimana precedente la scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.
4. La procedura prevista dai commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un Presidente di Gruppo.
5. Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.
6. Lo schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del primo comma del presente articolo .
7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55 .
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L' art. 55 è sostituito dal seguente:
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Art. 55.
Calendario dei lavori - Organizzazione della discussione

1. Sulla base del programma dei lavori concordato, il Presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato alla Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
3. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
4. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per Gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.
5. Per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo.
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