Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO XX
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 162.
Inchieste parlamentari

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.
2. Allorchè il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.
4. I poteri della commissione sono, a norma della Costituzione , gli stessi dell'autorità giudiziaria.
5. La deliberazione della inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 163.
Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione

Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

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