Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 95.
Presentazione ed esame degli ordini del giorno

1 . Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi dell' ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84 .
4. Il parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del Relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

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