Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 124.
Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione .
3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell' articolo 76 .

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