Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 93.
Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo la illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

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