Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 116.
Votazione nominale con appello

1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell' ultimo comma dell'articolo precedente .

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina