Il Regolamento del Senato

Capo XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Articolo 116 (1)

Votazione nominale con appello.

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l’appello su richiesta di dieci Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l’appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l’appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell’appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l’appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

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