Il Regolamento del Senato

Capo VII

Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Articolo 56 (1)

Ordine del giorno della seduta.

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva, salvi i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell’ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L’ordine del giorno è formato secondo il calendario dei lavori.

3. L’inversione della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque Senatori. Ove l’Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l’intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di cinque Senatori, da avanzarsi all’inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell’ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

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