Il Regolamento del Senato

Capo IV

Dei Gruppi parlamentari

Articolo 14 (1)

Composizione dei Gruppi parlamentari.

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. È tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l’adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l’autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell’articolo 55, comma 5.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev’essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall’assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l’importo del contributo di cui all’articolo 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o un movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. È altresì consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri rappresentanti.

7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all’articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.

9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983, il 6 agosto 1992, il 20 dicembre 2017 e, da ultimo, interamente sostituito il 27 luglio 2022.

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