Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo X

Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Articolo 76

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

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