Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo X

Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Articolo 73

Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge.

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

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